Art. 34.
(Verifica sull'applicazione della normativa).

      1. Il monitoraggio e la verifica sull'effettiva applicazione della normativa di sicurezza e salute sono effettuati congiuntamente dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute e dalle parti sociali mediante accordi e con metodi di misurazione condivisi.
      2. In coerenza con il principio di sussidiarità, ai fini di cui al comma 1 è utilizzato il sistema informativo nazionale, delle regioni, dell'ISPESL, dell'INAIL e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.